Fuoripista: L.R.2015, certezze o confusioni?

Fuoripista: L.R.2015, certezze o confusioni?

L.R. 16 ottobre 2015, n. 31
All'interno della legge regionale il nuovo articolo 1, che sostituiscie l'Art. 99 del 2005, avrebbe dovuto regolamentare la pratica dello sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo. Ma è davvero così?

Serve davvero a tutti gli appassionati di freeride? Facciamo un pò di chiarezza con il nostro esperto Massimiliano Salce.

La legge:

Art. 1
(Sostituzione dell'art. 99 della L.R. 24/2005)

1. L'articolo 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) è sostituito dal seguente:
"Art. 99
(Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo)
1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, purché sugli stessi impianti sia apposta idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe.
2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.".

L’innovativa norma della Regione Abruzzo mi aveva lasciato piuttosto indifferente. Indifferente perché in Italia non si capisce quasi mai quale sia il reale fine di una legge. E quella regionale abruzzese in materia di sci fuoripista ne è un esempio perfetto. In qualità di frequentatore della montagna e dello sci alpinismo e in considerazione della mia esperienza maturata nel settore giuridico, intervengo volentieri in merito.

Innanzi tutto la norma in realtà non regola la pratica dello sci alpinismo ancor meno dello sci fuoripista, sia perché nulla in realtà dice su come debba svolgersi questa attività, sia perché essenzialmente il testo illustra genericamente una assenza di responsabilità a carico del gestore impianti. Se questa è una normativa in materia di regolamentazione delle suddette attività, c’è molto da pensare.
In buona sostanza si svincola la responsabilità del gestore degli impianti da incidenti, si obbliga lo sciatore che voglia cimentarsi nel fuori pista ad usare artva, pala e sonda ed è obbligatoria l’esposizione di cartelli che segnalano il pericolo.

Io non credo ci sia molto da gioire da parte di tutti coloro i quali hanno accolto con giubilo questa modifica alla normativa pre – esistente, che vietava dette attività. Diciamolo francamente: questa non è una norma per i “riders” della neve non battuta. Questa è una norma a tutela dei gestori degli impianti e null’altro, col rischio che una valanga provocata da un incauto sciatore si abbatta sulle piste e sugli impianti con le conseguenze che è facile immaginare. In Basilicata , sul Monte Sirino, mi risulta che anni addietro una valanga si è abbattuta sui piloni della seggiovia.

La solita norma pasticcio all’italiana che non chiarisce nulla dell’apparente pericolo dal quale vorrebbe salvaguardare.
Basta davvero un cartello di pericolo? Ma è ovvio che chi si butta in un fuoripista è più o meno consapevole di un pericolo. Quanti si sono fermati dopo aver letto un cartello del genere , specie se sono esattamente dei convinti freeriders ? Quanti di coloro i quali praticano lo sci fuoripista o lo sci alpinismo sono dotati di artva , pala e sonda e soprattutto: quante volte all’anno si esercitano all’uso di queste attrezzature? E cosa sanno esattamente i praticanti del fuoripista, del fenomeno valanghivo: pendenza di pericolo, effetto del vento, azione delle temperature, tipologia della nevicata, ecc. ecc. Davvero vogliamo far passare il messaggio che è sanzionata la sola assenza dell’attrezzatura di autosoccorso, come se bastasse a salvare il malcapitato? Sempre che una volta staccatasi la valanga il soggetto sopravviva. E pongo una domanda provocatoria: chi tutela lo sciatore in pista o appeso in seggiovia dal pericolo di distacco valanghivo? Il cartello che avvisa del pericolo? Il buon cuore del rider a monte su neve fresca.

Tutto ciò dimostra che questa norma serve esclusivamente a salvaguardare il gestore dell’impianto da eventuali responsabilità. Non me ne vogliano i gestori. In fondo non era nemmeno giusto che fossero responsabili di valanghe, nel caso in cui imprudenti turisti l’avessero provocate. In termini pratici di prevenzione pericolo valanghe questa legge diciamolo chiaro, chiaro, a differenza della precedente che vietava, nulla fa e nulla prevede.

In ultimo sarebbe opportuno ricordare a tutti coloro i quali adesso si sentono autorizzati a buttarsi in neve fresca , che esiste una norma del codice penale .
L’art. 426 del codice penale prevede che chi provoca una valanga , sia punito con la reclusione da 5 a 12 anni . C’è un particolare che non tutti colgono. Questo reato è un reato che non prevede danni per essere punito . Per il solo fatto di aver dato luogo ad un distacco si è assoggettabili ad un procedimento penale, col rischio di vedersi punire con una pena che non è esattamente uno scherzo.

Non resta che riflettere su cosa davvero sia necessario fare , specie da parte di un ente pubblico come la regione , in materia di prevenzione pericoli in aree di impianti di trasporto a fune. Svincolare soggetti da divieti, far apporre due cartelli e chiedere di essere muniti di attrezzature per intervenire post incidente, ed attenzione a questo cioè al post incidente , francamente non sembrano delle buone pratiche e iter per prevenire il più possibile gli incidenti. Specie in un settore nel quale , si è tutti concordi circa l’altissima probabilità di verificarsi del fenomeno e sua imprevedibilità.

Massimiliano Salce

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